Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
In vigore dal 8 feb 2022
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:
(1)
l'articolo 3 è così modificato:
(a)
sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.»;
(b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
(a)
30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
(b)
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
i)
60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii)
la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»;
(c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)
l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
(b)
i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;
(2)
l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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