Art. 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulle infrastrutture

In vigore dal 2 feb 2022
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulle infrastrutture 1.   Al fine di agevolare la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l’Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i gestori dei sistemi di pedaggio e i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento forniscono i dati sulle infrastrutture elencati nell’allegato, che raccolgono in un formato standardizzato, come ad esempio le specifica Inspire dei dati sulle reti di trasporto, in formato TN-ITS (CEN/TS17268 e successivi aggiornamenti) o in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all’. Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti: — gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative; — i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all’interno del territorio dell’Unione: a) su base non discriminatoria; b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi; c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale; d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all’. 3.   Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.
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