Art. 6
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sullo stato della rete
In vigore dal 2 feb 2022
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sullo stato della rete
1. Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l’Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi forniscono i dati sullo stato della rete elencati nell’allegato che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all’.
Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:
—
gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;
—
i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.
2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all’interno del territorio dell’Unione:
a)
su base non discriminatoria quando forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali;
b)
sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;
c)
entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;
d)
tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all’;
e)
senza alcun obbligo per i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi privati di consentire l’accesso ai loro dati agli utenti dei dati privati o di condividere con questi ultimi tali dati. Lo scambio e il riutilizzo dei dati possono essere soggetti ai termini e alle condizioni determinati dai titolari dei dati privati.
3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.
4. I fornitori dei servizi trattano e includono, nei pertinenti servizi da loro forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, le misure di gestione del traffico provvisorie elaborate dalle autorità competenti e rese accessibili mediante il punto di accesso nazionale o comune in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico.
5. Al fine di fornire informazioni adeguate direttamente agli utenti finali e di ottimizzare la manutenzione e la sicurezza stradale, le autorità stradali e gli operatori stradali possono richiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi di fornire tutte le tipologie di dati sullo stato della rete da loro raccolti e aggiornati in conformità all’. Laddove, in risposta a una richiesta da parte di un’autorità stradale o un operatore stradale, il titolare dei dati renda i dati accessibili, si applicano le condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I dati sono forniti in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico concordato dagli Stati membri, accompagnato dai metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.
6. I dati sullo stato della rete archiviati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali possono essere utilizzati ai fini della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. A meno che non sia vietato dagli accordi di licenza, tali dati sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all’.
7. Nei limiti degli accordi di licenza applicabili, i dati predittivi sullo stato della rete calcolati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all’.
8. Gli Stati membri cooperano alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo dei dati di cui ai paragrafi 6 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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