Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 feb 2022
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2027, gli obblighi relativi alle tipologie di dati di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 dell’allegato non si applicano per quanto riguarda le strade diverse da: a) rete stradale transeuropea globale; b) altre autostrade non incluse nella rete stradale transeuropea globale; c) strade principali.
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