Art. 13
Relazioni
In vigore dal 2 feb 2022
Relazioni
1. Al più tardi entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali.
2. Nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati definite nell’allegato;
b)
l’ambito geografico dei dati accessibili tramite il punto di accesso nazionale, le modifiche apportate alla rete di strade principali e al contenuto dei dati dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla;
c)
i risultati della valutazione di conformità di cui all’ ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11;
d)
se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale o comune.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2022:670:oj#art-13