Art. 13 · Relazioni

Art. 13

Relazioni

In vigore dal 2 feb 2022
Relazioni 1.   Al più tardi entro il 1o gennaio 2023 gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali. 2.   Nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni: a) i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati definite nell’allegato; b) l’ambito geografico dei dati accessibili tramite il punto di accesso nazionale, le modifiche apportate alla rete di strade principali e al contenuto dei dati dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla; c) i risultati della valutazione di conformità di cui all’ ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11; d) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale o comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:670:oj#art-13