Art. 14

In vigore dal 27 gen 2022
1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán. 2.   Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell’allegato VI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:110:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo