Art. 14
In vigore dal 27 gen 2022
1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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