Art. 57

Modifiche del regolamento (UE) 2021/92

In vigore dal 27 gen 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2021/92 Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato: 1) Nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) è sostituita dalla seguente: «Specie: Capelin Mallotus villosus Zona: Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) Danimarca 0 TAC analitico Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96 Germania 0 Svezia 0 Tutti gli Stati membri 0 (1) Unione 0 (2) Norvegia 69 623 (2) TAC Non pertinente (1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10  % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514 GRN_AMS). (2) Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022.»; 2) Nell'allegato ID, la tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (ALB/AN05N) è sostituita dalla seguente: «Specie: Alalunga del nord Thunnus alalunga Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N) Irlanda 3 174,03 TAC analitico Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96 Spagna 17 890,00 Francia 5 626,69 Portogallo 1 962,13 Unione 28 652,85 (1) TAC 37 801 (1) Conformemente all' del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 253 . Tali contingenti sono oggetto delle opportune detrazioni a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, allo scopo di applicare i contingenti assegnati agli Stati membri a norma del presente regolamento con gli adeguamenti necessari ai fini del rispetto del contingente complessivo dell'Unione a livello dell'ICCAT.».
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