Art. 53
Collaterali negoziabili
In vigore dal 21 dic 2021
Collaterali negoziabili
1. Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all', paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.
2. L'autorità competente può accettare le garanzie di cui all', paragrafo 2, lettera c), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di 3 mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.
3. Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all', paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.
4. Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.
5. Su richiesta dell'autorità competente, la parte che costituisce la garanzia comprova il valore realizzabile della garanzia.
Storico versioni
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