Art. 54
Sostituzione e destinazione
In vigore dal 21 dic 2021
Sostituzione e destinazione
1. Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.
Tuttavia la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente qualora:
a)
la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o
b)
la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all', paragrafo 2.
2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.
3. Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-54