Art. 47

Assistenza reciproca

In vigore dal 21 dic 2021
Assistenza reciproca Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale regolamento.
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