Art. 47 · Assistenza reciproca

Art. 47

Assistenza reciproca

In vigore dal 21 dic 2021
Assistenza reciproca Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:128:oj#art-47