Art. 41
Indipendenza dell'organo di conciliazione
In vigore dal 21 dic 2021
Indipendenza dell'organo di conciliazione
1. I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.
I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-41