Art. 39

Organo di conciliazione

In vigore dal 21 dic 2021
Organo di conciliazione Ai fini della procedura di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116, è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti: a) esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell', paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione; b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato; c) al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.
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