Art. 23
Calcolo dell'importo da pagare
In vigore dal 21 dic 2021
Calcolo dell'importo da pagare
1. Il contributo dell'Unione da versare per la spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, è menzionato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno del periodo di riferimento e calcolato per quanto riguarda i piani strategici della PAC di cui all'articolo 118 di detto regolamento come segue:
a)
per ciascun periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento;
b)
per alcuni tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115, nel periodo 2023-2027, sulla base tasso di partecipazione per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC, alle condizioni previste in tale articolo;
c)
l'assistenza tecnica sulla base di un tasso forfettario di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.
2. Fatto salvo il massimale di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al piano strategico della PAC supera il contributo per un tipo di intervento, per quanto concerne il FEASR, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale tipo di intervento. Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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