Art. 23 · Calcolo dell'importo da pagare

Art. 23

Calcolo dell'importo da pagare

In vigore dal 21 dic 2021
Calcolo dell'importo da pagare 1.   Il contributo dell'Unione da versare per la spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, è menzionato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno del periodo di riferimento e calcolato per quanto riguarda i piani strategici della PAC di cui all'articolo 118 di detto regolamento come segue: a) per ciascun periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/2115 e approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento; b) per alcuni tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115, nel periodo 2023-2027, sulla base tasso di partecipazione per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC, alle condizioni previste in tale articolo; c) l'assistenza tecnica sulla base di un tasso forfettario di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo. 2.   Fatto salvo il massimale di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al piano strategico della PAC supera il contributo per un tipo di intervento, per quanto concerne il FEASR, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale tipo di intervento. Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia approvato.
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