Art. 2
In vigore dal 20 dic 2021
1. La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato:
a)
di propria iniziativa; o
b)
su richiesta di uno Stato membro.
2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data prevista per il riesame obbligatorio di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2278:oj#art-2