Art. 2

In vigore dal 20 dic 2021
1.   La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato: a) di propria iniziativa; o b) su richiesta di uno Stato membro. 2.   La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data prevista per il riesame obbligatorio di cui all'allegato.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2021/2278 — Testo vigente | Portale Normativo