Art. 1
In vigore dal 20 dic 2021
1. Per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento, sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.
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