Art. 3

Disposizione transitoria relativa al termine per il rilascio di determinati certificati a norma del regolamento (CE) n. 338/97

In vigore dal 16 dic 2021
Disposizione transitoria relativa al termine per il rilascio di determinati certificati a norma del regolamento (CE) n. 338/97 In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006, il termine per decidere in merito al rilascio dei certificati è di tre mesi per quanto riguarda le domande a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 relative a esemplari di avorio di elefante presentate tra il 19 gennaio 2022 e il 19 gennaio 2023.
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Disposizione transitoria relativa al termine per il rilascio di determinati certificati a norma del regolamento (CE) n. 338/97 (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2280) — Testo vigente | Portale Normativo