Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006

In vigore dal 16 dic 2021
Modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006 Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato: 1) all’articolo 5, primo comma, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) ove richiesto, lo scopo di un’operazione commerciale è determinato applicando i criteri di cui all’articolo 5 quater ed è indicato nella relativa licenza o certificato, utilizzando uno dei codici riportati all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento;» 2) è inserito il seguente articolo 5 quater: «Articolo 5 quater Scopo dell’operazione commerciale 1.   Lo scopo dell’operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento. 2.   Per le licenze di esportazione, il codice dell’operazione commerciale è determinato dalla natura dell’operazione tra l’esportatore e l’importatore. Per i certificati di riesportazione, il codice dell’operazione commerciale è determinato dalla natura dell’operazione tra il riesportatore e l’importatore. Il codice indica il motivo per cui l’esemplare o gli esemplari sono oggetto di uno scambio o di un movimento dall’esportatore all’importatore o dal riesportatore all’importatore. 3.   Per le licenze di importazione o i certificati di introduzione con provenienza dal mare, il codice dello scopo dell’operazione commerciale è determinato dall’uso previsto degli esemplari da parte dell’importatore. Il codice indica il motivo per cui l’importatore ha chiesto o riceve l’esemplare. 4.   In caso di rilascio di una licenza di esportazione e di una licenza di importazione o di un certificato di riesportazione e di una licenza di importazione, il codice che indica lo scopo dell’operazione commerciale utilizzato nella licenza di importazione può differire da quello riportato rispettivamente nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione.»; 3. all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi sono accettati unicamente se rilasciati dall’organo di gestione ufficialmente designato come competente dalla parte esportatrice o riesportatrice.»; 4. all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 2 ter: «2 ter.   Qualora una specie sia stata trasferita nell’appendice I della convenzione nel corso di una riunione della conferenza delle parti e l’Unione non abbia formulato riserve in merito a tale trasferimento, la validità delle eventuali licenze di importazione o esportazione o dei certificati di riesportazione per esemplari di tale specie non può superare la data di entrata in vigore del trasferimento nell’appendice I.»; 5. all’articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   I certificati di cui all’articolo 48 relativi a esemplari in avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cessano di essere validi il 19 gennaio 2023»; 6. all’articolo 48, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e): «e) sono esemplari lavorati contenenti avorio di elefante acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.»; 7. all’articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le etichette di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario, campioni diagnostici e per la ricerca forense (descritti nell’allegato XI del presente regolamento) ed esemplari da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.»; 8. all’articolo 62, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, a eccezione degli esemplari contenenti avorio di elefante»; 9. l’articolo 69 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione»; b) l’ultima frase del paragrafo 1 è soppressa; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5, prima frase, sono presentate in formato elettronico e conformemente al modello del rapporto sull’attuazione pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, un anno prima di ciascuna riunione della conferenza delle parti della convenzione, e fanno riferimento al periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora non siano incluse nella comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 o nella notifica a norma all’articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento le informazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, del presente articolo sono trasmesse in formato elettronico insieme alla comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97.»; 10. l’allegato VII è così modificato: a) alla riga «prodotti cosmetici», il testo nella colonna «Spiegazione» è sostituito dal seguente: «Qualsiasi prodotto o miscela di prodotti applicata esclusivamente su una parte esterna del corpo (ad esempio pelle, capelli, unghie, genitali, labbra, denti o membrane mucose della cavità orale) allo scopo di pulire, odorizzare, modificare l’aspetto o proteggere. I prodotti cosmetici possono comprendere: trucchi, profumi, creme per la pelle, smalti per le unghie, coloranti per capelli, saponi, shampoo, creme da barba, deodoranti, protezioni solari, dentifrici. La quantità dovrebbe corrispondere alla quantità delle specie elencate nella CITES presenti.»; b) alla riga «novellame», il testo nella colonna «Spiegazione» è sostituito dal seguente: «giovani pesci vivi per acquariofilia, per incubatrici, per consumo o per operazioni di rilascio, comprese le anguille europee vive (Anguilla) fino a 12 cm di lunghezza»; 11. l’allegato VIII è sostituito dall’allegato 2 del presente regolamento; 12. all’allegato IX è aggiunto la seguente lettera Y: «Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita, che non sono considerati “riprodotti artificialmente” ai sensi dell’articolo 56, né sono considerati “prelevati dall’ambiente naturale” perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.»; 13. l’allegato XI è sostituito dall’allegato 3 del presente regolamento; 14. all’allegato XIII, dopo Ovis ammon sono inserite le seguenti specie: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.
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