Art. 66

Responsabilità

In vigore dal 15 dic 2021
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi. 2.   La CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La CGUE è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale dell’Agenzia verso l’Agenzia stessa è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile ad esso applicabili.
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