Art. 66
Responsabilità
In vigore dal 15 dic 2021
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La CGUE è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale dell’Agenzia verso l’Agenzia stessa è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile ad esso applicabili.
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