Art. 62
Regime linguistico
In vigore dal 15 dic 2021
Regime linguistico
1. All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 (27) del Consiglio.
2. Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 342 TFUE, la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia e i documenti di programmazione di cui all’ sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
3. Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea fornisce i servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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