Art. 62 · Regime linguistico

Art. 62

Regime linguistico

In vigore dal 15 dic 2021
Regime linguistico 1.   All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 (27) del Consiglio. 2.   Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 342 TFUE, la relazione annuale consolidata relativa alle attività dell’Agenzia e i documenti di programmazione di cui all’ sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. 3.   Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea fornisce i servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia.
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