Art. 36

Funzionari di collegamento nei paesi terzi

In vigore dal 15 dic 2021
Funzionari di collegamento nei paesi terzi 1.   L’Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale. I funzionari di collegamento beneficiano della massima protezione possibile nell’esercizio delle loro funzioni in paesi terzi. I funzionari di collegamento sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui prassi di gestione della migrazione e dell’asilo sono conformi alle norme inderogabili in materia di diritti umani. 2.   Nel quadro della politica esterna dell’Unione, è data priorità all’invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, in base all’analisi delle informazioni circa la loro situazione in materia d’asilo di cui all’, paesi di origine o di transito di migrazione legata alle richieste d’asilo. L’invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio d’amministrazione. 3.   Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento, in conformità con il diritto dell’Unione e rispettando pienamente i diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono inviati per raccogliere informazioni, contribuire a mettere in atto una gestione della migrazione attenta alla protezione e, se del caso, facilitare l’accesso all’Unione mediante percorsi legali per le persone bisognose di protezione, anche attraverso il reinsediamento. I funzionari di collegamento operano in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione e, ove opportuno, con le organizzazioni e gli organismi internazionali, in particolare l’UNHCR. 4.   La decisione dell’Agenzia di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è di conseguenza tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo.
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