Art. 36 · Funzionari di collegamento nei paesi terzi

Art. 36

Funzionari di collegamento nei paesi terzi

In vigore dal 15 dic 2021
Funzionari di collegamento nei paesi terzi 1.   L’Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale. I funzionari di collegamento beneficiano della massima protezione possibile nell’esercizio delle loro funzioni in paesi terzi. I funzionari di collegamento sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui prassi di gestione della migrazione e dell’asilo sono conformi alle norme inderogabili in materia di diritti umani. 2.   Nel quadro della politica esterna dell’Unione, è data priorità all’invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, in base all’analisi delle informazioni circa la loro situazione in materia d’asilo di cui all’, paesi di origine o di transito di migrazione legata alle richieste d’asilo. L’invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio d’amministrazione. 3.   Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento, in conformità con il diritto dell’Unione e rispettando pienamente i diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono inviati per raccogliere informazioni, contribuire a mettere in atto una gestione della migrazione attenta alla protezione e, se del caso, facilitare l’accesso all’Unione mediante percorsi legali per le persone bisognose di protezione, anche attraverso il reinsediamento. I funzionari di collegamento operano in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione e, ove opportuno, con le organizzazioni e gli organismi internazionali, in particolare l’UNHCR. 4.   La decisione dell’Agenzia di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è di conseguenza tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-36