Art. 4

Garanzia della qualità

In vigore dal 15 dic 2021
Garanzia della qualità 1.   Il gruppo di coordinamento garantisce la massima qualità delle attività congiunte realizzate a norma degli articoli da 7 a 23, la loro conformità alle norme internazionali della medicina basata su evidenze e la loro attuazione tempestiva. A tal fine, il gruppo di coordinamento stabilisce procedure che sono oggetto di revisioni sistematiche. Nello sviluppare tali procedure, il gruppo di coordinamento tiene conto delle specificità della tecnologia sanitaria a cui si riferiscono le attività congiunte, vale a dire, fra gli altri, i farmaci orfani, i vaccini e i medicinali per terapie avanzate. 2.   Il gruppo di coordinamento stabilisce ed esamina periodicamente le procedure operative standard che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g). 3.   Il gruppo di coordinamento esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti metodologici e procedurali che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g). 4.   Se del caso, e tenendo conto della metodologia già sviluppata dalle azioni congiunte dell’EUnetHTA, sono elaborati orientamenti metodologici e procedurali specifici per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2282:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo