Art. 29
Rete di portatori di interessi
In vigore dal 15 dic 2021
Rete di portatori di interessi
1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi. Tale rete sostiene, su richiesta, i lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi.
2. La rete di portatori di interessi è istituita tramite un invito a presentare candidature rivolto a tutte le organizzazioni di portatori di interessi idonee, segnatamente le associazioni di pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative nel settore della sanità, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli operatori sanitari. I criteri di ammissibilità sono definiti nell’invito a presentare candidature e comprendono:
a)
una prova dell’impegno, attuale o previsto, nello sviluppo dell’HTA;
b)
competenze professionali pertinenti per la rete dei portatori di interessi;
c)
copertura geografica di diversi Stati membri;
d)
capacità di comunicazione e divulgazione.
3. Le organizzazioni che presentano domanda di adesione alla rete di portatori di interessi dichiarano la propria adesione e le rispettive fonti di finanziamento. I rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi che partecipano alle attività della rete di portatori di interessi dichiarano eventuali interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.
4. L’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete, le dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle fonti di finanziamento e le dichiarazioni di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi sono resi pubblici sulla piattaforma informatica di cui all’.
5. Il gruppo di coordinamento si riunisce con la rete di portatori di interessi almeno una volta all’anno al fine di:
a)
aggiornare i portatori di interessi in merito alle attività congiunte del gruppo di coordinamento, compresi i suoi principali risultati;
b)
assicurare uno scambio di informazioni.
6. Il gruppo di coordinamento può invitare i membri della rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
Storico versioni
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