Art. 26
Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni
In vigore dal 15 dic 2021
Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni
1. La Commissione adotta, mediante gli atti di esecuzione, il formato e i modelli per quanto riguarda:
a)
i fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere forniti dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche congiunte;
b)
le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte;
c)
le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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