Art. 24

Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali

In vigore dal 15 dic 2021
Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all’, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all’, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro30 giorni dopo il suo completamento.
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