Art. 24
Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali
In vigore dal 15 dic 2021
Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali
Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all’, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all’, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro30 giorni dopo il suo completamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2282:oj#art-24