Art. 2

Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso

In vigore dal 13 dic 2021
Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso 1.   Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 13 dicembre 2021 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci durante il periodo contingentale in corso, ma prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, senza beneficiare del contingente tariffario, è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.
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Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/2205) — Testo vigente | Portale Normativo