Art. 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento 1.   In caso di riconoscimento di più di un organismo pagatore, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato riconosce come organismi di coordinamento i dipartimenti o gli organismi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale Stato membro decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo. 2.   Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve garantire che: a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate; b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione; c) le dichiarazioni alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della trasmissione; d) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione; e) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato elettronico. 3.   Per poter essere riconosciuto, un organismo di gestione dispone di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall’organismo competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all’allegato II. 4.   Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo di coordinamento.
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