Art. 2
Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento
In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento
1. In caso di riconoscimento di più di un organismo pagatore, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato riconosce come organismi di coordinamento i dipartimenti o gli organismi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale Stato membro decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.
2. Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve garantire che:
a)
le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;
b)
la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione;
c)
le dichiarazioni alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della trasmissione;
d)
esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;
e)
le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato elettronico.
3. Per poter essere riconosciuto, un organismo di gestione dispone di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall’organismo competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all’allegato II.
4. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo di coordinamento.
Storico versioni
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