Art. 68
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000.
2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a)
identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
b)
contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all', paragrafo 2;
c)
consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;
3. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-68