Art. 68 · Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Art. 68

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 2 dic 2021
Sistema di identificazione delle parcelle agricole 1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000. 2.   Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole: a) identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; b) contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all', paragrafo 2; c) consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento; 3.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
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