Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 22 nov 2021
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) i tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429; b) i tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che comportano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti e che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di conservazione della documentazione di cui agli articoli 186 e 188 del regolamento (UE) 2016/429.
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