Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 nov 2021
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
i tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429;
b)
i tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che comportano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti e che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di conservazione della documentazione di cui agli articoli 186 e 188 del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:2037:oj#art-1