Art. 97
Il gruppo di diffusione
In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di diffusione
1. Il gruppo di diffusione è istituito ai sensi dell’. Il ruolo del gruppo di diffusione è di fornire consulenza al consiglio di direzione in merito alla diffusione di mercato dell’innovazione ferroviaria sviluppata nel contesto dell’impresa comune «Ferrovie europee» nonché sostenere l’attuazione di soluzioni innovative.
2. Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. L’elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell’impresa comune «Ferrovie europee».
3. Il gruppo di diffusione fornisce raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione di soluzioni innovative nel settore ferroviario su richiesta del consiglio di direzione. Il gruppo di diffusione può inoltre formulare raccomandazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-97