Art. 96

Il gruppo direttivo del pilastro Sistema

In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo direttivo del pilastro Sistema 1.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è un organo consultivo dell’impresa comune «Ferrovie europee» incaricato di fornire consulenza sulle questioni relative al pilastro Sistema. 2.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell’impresa comune «Ferrovie europee», dal presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati e da rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e dell’ERRAC. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema riferisce periodicamente al gruppo di rappresentanti degli Stati in merito alle sue attività. 3.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è presieduto dalla Commissione. 4.   Le raccomandazioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema sono adottate per consenso. Laddove non venga raggiunto alcun consenso, il direttore esecutivo dell’impresa comune «Ferrovie europee» prepara una relazione per il consiglio di direzione, in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e la Commissione, delineando i principali punti di vista comuni e quelli divergenti. In tal caso, anche il gruppo di rappresentanti degli Stati elabora un parere per il consiglio di direzione. 5.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema adotta il proprio regolamento interno. 6.   Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è competente per l’erogazione di consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in merito a uno qualsiasi dei seguenti temi: a) l’approccio all’armonizzazione operativa e allo sviluppo dell’architettura di sistema, anche sulla parte relativa del piano generale; b) il conseguimento dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c); c) lo svolgimento del compito di cui all’, paragrafo 5, lettera a); d) il piano di attuazione annuale dettagliato per il pilastro Sistema in linea con i programmi di lavoro adottati dal consiglio di direzione in conformità dell’, lettera b); e) monitoraggio dei progressi del pilastro Sistema.
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Il gruppo direttivo del pilastro Sistema (Art. 96 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo