Art. 93
Funzionamento del consiglio di direzione
In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione
1. In deroga all’, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione.
2. I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.
3. Rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.
4. In deroga all’, paragrafo 1, per quanto concerne le attività da svolgere nel contesto del pilastro Sistema, una decisione è ritenuta adottata con una maggioranza di almeno il 55 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.
5. In aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 5, il consiglio di direzione si riunisce una volta l’anno in occasione di un’assemblea generale e tutti i partecipanti alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono invitati a partecipare. Tale assemblea è destinata a stimolare la riflessione sulla direzione generale delle attività dell’impresa comune «Ferrovie europee» tramite lo svolgimento di una discussione aperta e trasparente sui progressi compiuti nell’attuazione del piano generale.
Storico versioni
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