Art. 90

Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare: a) attività coperte dalle azioni indirette dell’impresa comune «Ferrovie europee» ma non finanziate da tali azioni indirette; b) attività direttamente collegate al programma di lavoro dell’impresa comune «Ferrovie europee»; c) attività di ricerca e innovazione basate su attività finanziate dall’impresa comune «Ferrovie europee» o dall’impresa comune «Shift2Rail»; d) attività complementari di ricerca e innovazione finanziate dai membri diversi dall’Unione, aventi un evidente valore aggiunto dell’Unione e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»; e) attività finanziate dai membri diversi dall’Unione nel contesto di progetti finanziati dai programmi nazionali o dai programmi regionali che integrano le attività finanziate dall’impresa comune «Ferrovie europee»; f) l’adozione dei risultati delle attività finanziate nel contesto delle imprese comuni «Shift2Rail» e «Ferrovie europee», l’ulteriore sfruttamento, le attività di dimostrazione, la standardizzazione e l’elaborazione di raccomandazioni per strategie di transizione senza discontinuità, percorsi di migrazione e aggiornamenti delle STI, nonché attività di autorizzazione e certificazione europee non collegate a una più ampia diffusione. 2.   Per quanto concerne le attività finanziate dai membri diversi dall’Unione nel contesto di progetti finanziati da altri partenariati europei o da altri programmi dell’Unione o da altri sforzi di ricerca e innovazione e investimenti in tali settori che presentano un valore aggiunto dell’Unione significativo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee» e delle sue attività integrative finanziate dalla stessa, il valore di tali attività è riportato, indicando il tipo, il livello e la fonte dei finanziamenti dell’Unione, al fine di evitare una doppia contabilizzazione.
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