Art. 68

Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati 1.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati tiene riunioni di coordinamento con il gruppo di rappresentanti degli Stati di altre imprese comuni pertinenti quali quello dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», almeno due volte l’anno, allo scopo di creare un’interfaccia tra le autorità nazionali e regionali e l’impresa comune «Aviazione pulita» nonché di fornire consulenza all’impresa comune «Aviazione pulita» su tale base. 2.   In aggiunta a quanto disposto dall’, il gruppo di rappresentanti degli Stati ha anche i seguenti compiti aggiuntivi: a) proporre misure per migliorare la complementarità tra le azioni di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Aviazione pulita» e i programmi di ricerca nazionali che contribuiscono agli obiettivi dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, così come con iniziative e progetti internazionali nonché nazionali di altro tipo; b) promuovere misure specifiche a livello nazionale o regionale che mirino ad aumentare il coinvolgimento delle PMI nella ricerca e nell’innovazione dell’impresa comune «Aviazione pulita», anche attraverso eventi di diffusione, seminari tecnici e comunicazioni dedicati e qualsiasi altra azione che miri a promuovere la cooperazione e la diffusione delle tecnologie aeronautiche; c) promuovere gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione dai fondi della politica di coesione quali i fondi europei di sviluppo regionale, i fondi sociali europei, i fondi per una transizione giusta e i fondi di Next Generation EU nel contesto dell’impresa comune «Aviazione pulita».
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