Art. 65

Funzionamento del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione 1.   I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione e copresieduto da un rappresentante dei membri diversi dall’Unione. 3.   I presidenti dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea, del comitato tecnico e del gruppo di rappresentanti degli Stati e un rappresentante dell’AESA partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in veste di osservatori. 4.   Il consiglio di direzione garantisce un collegamento diretto e il coordinamento tra le attività del gruppo di rappresentanti degli Stati o di altri organi consultivi. A tal fine il consiglio di direzione può delegare altresì un membro a seguire le attività di tali organi.
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