Art. 47
Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare»
In vigore dal 19 nov 2021
Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare»
Oltre a quelli di cui all’, l’impresa comune «Europa biocircolare» svolge i seguenti compiti:
a)
garantire che i suoi obiettivi siano conseguiti attraverso la programmazione delle attività di ricerca e innovazione dei partner pubblici e privati;
b)
mobilitare finanziamenti pubblici e privati per le proprie attività di ricerca e innovazione;
c)
sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano la bioinnovazione industriale per conseguire i propri obiettivi;
d)
intensificare le proprie attività di ricerca e innovazione lungo l’intera catena dell’innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati;
e)
mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione, fra cui fornitori di materie prime, in zone e regioni rurali, costiere e urbane con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo di catene del valore a base biologica ai fini di una cooperazione alle attività del progetto;
f)
garantire che le attività di ricerca e innovazione nel proprio ambito si concentrino su questioni di interesse pubblico, in particolare sulle prestazioni ambientali e climatiche della bioindustria, in termini tanto di comprensione dei problemi pertinenti quanto di sviluppo di soluzioni per gli stessi;
g)
promuovere la comunicazione e la collaborazione tra i soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione e i portatori di interessi industriali nel proprio ambito al fine di contribuire alla sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative;
h)
mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;
i)
sostenere la riflessione ai fini dello sviluppo di norme volte ad agevolare la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;
j)
stabilire criteri di sostenibilità e parametri di riferimento per le prestazioni scientificamente affidabili, applicarli e monitorarli in tutte le proprie attività di ricerca e innovazione e promuoverli oltre l’iniziativa concernente la bioindustria;
k)
comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative presso i responsabili delle politiche, l’industria, le organizzazioni non governative (ONG), la società civile e i consumatori in generale.
Storico versioni
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