Art. 47

Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare»

In vigore dal 19 nov 2021
Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare» Oltre a quelli di cui all’, l’impresa comune «Europa biocircolare» svolge i seguenti compiti: a) garantire che i suoi obiettivi siano conseguiti attraverso la programmazione delle attività di ricerca e innovazione dei partner pubblici e privati; b) mobilitare finanziamenti pubblici e privati per le proprie attività di ricerca e innovazione; c) sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano la bioinnovazione industriale per conseguire i propri obiettivi; d) intensificare le proprie attività di ricerca e innovazione lungo l’intera catena dell’innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati; e) mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione, fra cui fornitori di materie prime, in zone e regioni rurali, costiere e urbane con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo di catene del valore a base biologica ai fini di una cooperazione alle attività del progetto; f) garantire che le attività di ricerca e innovazione nel proprio ambito si concentrino su questioni di interesse pubblico, in particolare sulle prestazioni ambientali e climatiche della bioindustria, in termini tanto di comprensione dei problemi pertinenti quanto di sviluppo di soluzioni per gli stessi; g) promuovere la comunicazione e la collaborazione tra i soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione e i portatori di interessi industriali nel proprio ambito al fine di contribuire alla sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative; h) mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni; i) sostenere la riflessione ai fini dello sviluppo di norme volte ad agevolare la diffusione di mercato delle bioinnovazioni; j) stabilire criteri di sostenibilità e parametri di riferimento per le prestazioni scientificamente affidabili, applicarli e monitorarli in tutte le proprie attività di ricerca e innovazione e promuoverli oltre l’iniziativa concernente la bioindustria; k) comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative presso i responsabili delle politiche, l’industria, le organizzazioni non governative (ONG), la società civile e i consumatori in generale.
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