Art. 41
Responsabilità dei membri e assicurazioni
In vigore dal 19 nov 2021
Responsabilità dei membri e assicurazioni
1. La responsabilità finanziaria dei membri di un’impresa comune per i debiti contratti da quest’ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all’impresa comune.
2. Le imprese comuni sottoscrivono le idonee assicurazioni e le mantengono in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-41