Art. 38

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

In vigore dal 19 nov 2021
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1.   Un’impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono direttamente alle sue dipendenze. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’, paragrafo 2, sulla base del bilancio annuale dell’impresa comune interessata. 2.   Il consiglio di direzione dell’impresa comune interessata adotta una decisione che stabilisce le norme per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune corrispondente e per l’impiego di tirocinanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo