Art. 36
Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
In vigore dal 19 nov 2021
Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
1. L’impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, nonché, se del caso, alle autorità degli Stati partecipanti, l’accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell’impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti. Tali diritti di accesso sono limitati all’uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.
2. Ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione, l’impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica, mutatis mutandis, agli Stati partecipanti, se del caso, per quanto riguarda le proposte che comprendono richiedenti stabiliti nel loro territorio, limitatamente all’uso non commerciale e non competitivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza.
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