Art. 33

Riservatezza

In vigore dal 19 nov 2021
Riservatezza Fatti salvi gli , ciascuna impresa comune garantisce la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione al di fuori di istituzioni, organi ed organismi dell’Unione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle attività della rispettiva impresa comune. Rientrano tra tali informazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.
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Riservatezza (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo