Art. 30
Tutela degli interessi finanziari dei membri
In vigore dal 19 nov 2021
Tutela degli interessi finanziari dei membri
1. L’impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall’impresa comune corrispondente o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (33) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.
3. La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (35), a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’ di tale regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune corrispondente, la Corte dei conti, l’EPPO e l’OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.
5. Ciascuna impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
6. Ciascuna impresa comune aderisce all’accordo inter istituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (36). Ciascuna impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
7. L’impresa comune concede a ciascuna corte dei conti nazionale, su richiesta, l’accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del rispettivo Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
Storico versioni
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